Assunzioni donne svantaggiate: esonero contributivo 2021/22

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuove agevolazioni per assunzioni di donne lavoratrici. Nello specifico per chi effettuerà assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 viene riconosciuto, in via sperimentale, l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

A delineare le modalità di accesso e di erogazione è stata l’Inps che con la circolare INPS 22 febbraio 2021 n.32, ha fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro che possono accedere al beneficio e chiarisce che per “assunzioni di donne lavoratrici”, si intendono le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”. Inoltre la circolare ricorda che, ai fini del riconoscimento del beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) oppure il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”. 

LAVORATRICI PER LE QUALI SPETTA L’INCENTIVO 

Per accedere all’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus, la persona interessata deve rientrare nell’ambito della normativa “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. Nello specifico rientrano nella categoria di “donne svantaggiate” le: 

• donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
• donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
• lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO 

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, e compresi i datori di lavoro del settore agricolo ma non può essere applicato per le Pubbliche amministrazioni. L’esonero contributivo in oggetto è riferito alle realtà, quindi, che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Sono inoltre ammesse alla richiesta del beneficio: 

• enti pubblici economici;
• Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
• enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
• ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
• aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• consorzi di bonifica;
• consorzi industriali;
• enti morali;
• enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio: 

• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
• le Università;
• gli Istituti autonomi per case popolari e gli Ater comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
• le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
• le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (Aran);
• le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI 

Per poter accedere alle agevolazioni per le donne svantaggiate, le realtà interessate devono instaurare i seguenti rapporti di lavoro: 

• le assunzioni a tempo determinato; • le assunzioni a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. 

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, l’incentivo in trattazione spetta anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. A tal fine, si precisa che l’incentivo può essere accordato all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato. L’incentivo, invece, non spetta per i rapporti di lavoro intermittente. Al riguardo, si evidenzia che la caratteristica principale del rapporto di lavoro intermittente è quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze datoriali e, in questa prospettiva, sicuramente non garantisce l’utilizzo del lavoratore sulla base del tempo di lavoro ordinario stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Restano, infine, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. 

DURATA DEL BENEFICIO 

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo: 

• in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
• in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
• in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. 

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento. 

MISURA DELL’INCENTIVO 

L’incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

CUMULABILITÀ 

L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri. 

 

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