La direzione centrale pensione dell’Inps è intervenuta con la circolare numero 117/2020 in risposta al quesito posto dalla direzione generale Enasc inviato in data 29 luglio 2020, in merito all’applicazione delle norme riguardanti i dipendenti Enav e soprattutto all’errata applicazione da parte delle sedi territoriali Inps delle disposizioni fornite con precedenti disposizioni. L’articolo 5 della Legge 248/1990, modificato dal Decreto Legislativo numero 149/1997, ha, come noto, previsto le maggiorazioni di servizio per alcuni profili professionali. Per i dipendenti Enav, in possesso di una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 è fatta salva l’anzianità contributiva alla predetta data e per l’anzianità successiva al 1 gennaio 1996 il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale dell’età anagrafica per un massimo di 5 anni. Tale incremento è utile ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 335/1195.
Dall’esame di alcuni provvedimenti di pensione di assistiti che si sono rivolti alle nostre sedi Enasc, le stesse hanno ritenuto opportuno segnalare a questa Direzione generale la problematica trasmettendoci la documentazione inerenti gli utenti. Da un approfondito esame ci siamo resi conto che tale norma non veniva rispettata in quanto il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella “A” della legge 335/95 che è stato applicato corrisponde all’età relativa alla data di cessazione dal servizio e non a quello spettante in relazione ai limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia. Il team della direzione generale dell’Enasc si è attivata in merito ed ha recuperato la circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004 (che si allega in copia) (Enav: Gestione delle attività pensionistiche relative al personale non dirigente) che conferma quanto sopra citato: “… il beneficio è trasformato in un aumento convenzionale dell’età anagrafica per un massimo di cinque anni, pari ad un anno per ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei ruoli professionali di cui alla sopracitata lettera a)…… tale incremento è utile ai fini del conseguimento dell’età pensionale e ai fini dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 335/95”.
In conseguenza di questo la direzione generale dell’Enasc ha ritenuto necessario sottoporre all’Inps i casi segnalando i comportamenti diversi delle sedi e sollecitando la riliquidazione delle pensioni erroneamente calcolate. A seguito di questo e dopo un lungo colloquio con l’ufficio normativo pensioni – Gestione Pubblical’Inps ha recepito quanto segnalato ed ha ritenuto opportuno fornire ufficialmente chiarimenti sul corretto comportamento al fine di evitare azioni di contenzioso. La direzione generale dell’Enasc è lieta di essere stata utile nella definizione di una lunga ed annosa controversia in essere tra Inps e il personale Enav.
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