Fondo Nuove Competenze per la formazione dei lavoratori

È stato registrato dalla Corte dei conti il decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che attua il Fondo nuove competenze da 730 milioni di euro, inserito dal “Decreto Rilancio” e rifinanziato dal dl Agosto, istituito presso l’Anpal ai sensi dell’art. 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Con questa misura i datori di lavoro privati hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per sottoscrivere gli accordi con i sindacati per rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti e coinvolgerli in percorsi di formazione. Le domande dovranno essere presentate ad Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. 

Nello specifico il Fondo Nuove Competenze, con una dotazione di partenza inserita dal “Decreto Rilancio” di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, ha visto un nuovo incremento con il “Decreto Agosto”, di altri 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021. Tutto per una somma complessiva di 730 milioni per la formazione dei lavoratori, la quale potrà essere incrementata con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (Pon e Por) del Fondo sociale europeo (Fse) e dai Fondi paritetici interprofessionali. 

L’azione di questi ultimi è specificata dall’articolo 8 del documento, nel quali si chiarisce che i fondi interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuovo Competenze anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di Anpal, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema. In quest’ultimo caso, in cui le imprese accedono al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti. Le modalità di accesso dei fondi professionali si possono applicare al fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Un’iniziativa importante questa che però presenta “alcune criticità”, come spiega Carlo Parrinello, direttore di Fondolavoro: “Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento importante che il governo ha inteso mettere a disposizione nell’ambito delle iniziative per il rilancio dell’economia in epoca di emergenza sanitaria. 

È valido nella sua impostazione ma difetta di procedure che lo possano rendere immediatamente applicabile. Su tutti la tempistica che è molto stretta: nello schema di decreto che è stato messo in visione della parti sociali, infatti, si rileva che gli accordi di mediazione dell’orario di lavoro, propedeutici all’attivazione del Fondo nuove competenze, devo essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020. Si capisce che sono tempi molto esigui rispetto alle possibilità delle aziende, delle parti sociali e dei lavoratori. 

L’altra criticità riguarda il coinvolgimento dei fondi interprofessionali per l’accesso alle risorse che rischia di essere invalidato nel momento in cui venga applicata la normativa comunitaria degli aiuti di stato. Infatti questo strumento potrebbe confliggere con quello che è il quadro comunitario di sostegno nella misura in cui, gli aiuti erogati sono ricondotti alla disciplina vigente sugli aiuti di stato. Abbiamo chiesto, proprio su questo punto specifico, un approfondimento da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Anpal, per rendere lo strumento compatibile”. 

Entrando nello specifico del testo, la finalità che si prefigge il Fondo Nuove Competenze è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le aziende e i datori di lavoro possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. 

Per accedere al Fondo occorrerà presentare domanda presso l’Anpal, che darà disposizioni sulle modalità e termini di accesso. La richiesta dovrà contenere al suo interno il progetto per lo sviluppo delle competenze e l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati. La formazione può essere erogata anche dall’impresa che, però, deve dimostrare di avere tutti i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa adeguate allo svolgimento del progetto. “Il Fondo permette una rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi che da un lato puntano ad accrescere le professionalità dei beneficiari e dall’altra contribuiscono ad una riduzione del costo del lavoro che grava sulle imprese, finanziando interamente, in termini di retribuzione e contribuzione, le ore dedicate alla formazione”. 

L’accordo collettivo deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e deve indicare: 

• il numero di lavoratori coinvolti;
• le ore destinate alla formazione, per un massimo di 250 per lavoratore;
• il fabbisogno del datore di lavoro in termini di nuove competenze in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo e di prodotto ovvero di nuove competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore in vista di percorsi di mobilità e ricollocazione;
• il progetto formativo. 

L’istanza di contributo deve essere presentata ad Anpal, che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (è attesa a breve la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) pubblicherà un Avviso sul proprio sito internet istituzionale, definendo termini e modalità per la presentazione delle istanze. L’accettazione delle istanze da parte di Anpal avverrà, sentita la Regione interessata dal progetto (che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua), secondo il criterio cronologico. In caso di gruppi di azienda, la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100 per cento. Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’Anpal le imprese dovranno concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche fondi interprofessionali. 

 

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