Sud e occupazione. Con il decreto Agosto è stato introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate, denominato “Decontribuzione Sud”. La misura è gestita dall’Inps e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati e spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. Obiettivo della misura decontribuzione Sud 30% è tutelare i livelli occupazionali, riducendo gli effetti negativi determinati dall’epidemia Covid19 sul lavoro dipendente, soprattutto in aree già caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico. L’Inps, attraverso la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni contabili per usufruire del beneficio. Inoltre, con il Messaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Vediamo le istruzione fornite dall’Istituto di previdenza sociale.
A chi spetta
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. Come premesso, l’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media Eu27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Possono usufruire dello sgravio anche i datori di lavoro con sede legale in regione diversa da quelle ammesse, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni previste, previo controllo e approvazione della struttura Inps competente per territorio.
Assetto dell’esonero
Come anticipato, l’esonero è pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
• i premi e i contributi dovuti all’Inail;
• il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
• il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
• Il contributo dello 0,30 per cento in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
Tredicesima
L’esonero trova applicazione anche in ordine alla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente per i ratei maturati nel trimestre da ottobre 2020 a dicembre 2020. Come spiega l’Inps, ne consegue, pertanto, che il valore da indicare nell’elemento “lmporto” di “RecuperoSgravi” dell’elemento “E0_PeriodoNelMese” del mese di dicembre 2020 deve ricomprendere, relativamente alla tredicesima, la quota di decontribuzione riferita ai soli ratei suddetti. Qualora l’esonero fosse già stato calcolato ed esposto sull’intera tredicesima mensilità, si dovrà trasmettere con la Lista PosPA del mese di gennaio 2021 l’elemento V1 Causale 5, riferito al mese di dicembre 2020, nel quale si dovranno dichiarare tutti i dati giuridici ed economici corretti, così da sostituire il precedente “E0”, e si dovrà procedere al versamento della somma riferita ai ratei che non avrebbero dovuto essere oggetto di esonero.
Condizioni generali
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Durata
Per quanto concerne la durata della decontribuzione, il Decreto Agosto stabilisce che questa è concessa dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. L’aiuto contributivo per il Sud Italia è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid19. Tuttavia, lo stesso provvedimento prevede la possibilità di estendere l’agevolazione per tutto il periodo 20212029, riconoscendole così una durata di fatto decennale. Indicatori e modalità relativi al preventivato prolungamento saranno definiti con l’emissione di un successivo decreto interministeriale.
Cumulabilità
L’agevolazione è uno sgravio contributivo e, come tale, può, in teoria, cumularsi con altri esoneri o aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti di quanto dovuto sotto l’aspetto previdenziale (come, ad esempio, quello degli “over 50”, di cui parla l’art. 4, comma 8, della legge n. 92/2012, quello dei portatori di handicap ex art. 13 della legge n. 68/1999 o quello dei beneficiari di NASpI).
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